Il Regolamento degli strumenti e degli Istituti di Partecipazione del Comune di Parma
Il processo partecipativo
Art. 6 – Definizione di Processo partecipativo
In coerenza con le disposizioni regionali vigenti, il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto che ha per oggetto una decisione, o una norma o un progetto di competenza del Comune di Parma in vista della sua definizione.
Il processo partecipativo coinvolge i partecipanti al fine di ottenere un’ampia rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sull’oggetto in questione, e/o al fine di definire proposte il più possibile condivise.
L’esito del processo partecipativo non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, a meno che questo vincolo non sia una premessa assunta dal Patto di partecipazione, ai sensi dell’art. 8.
Art. 7 – Titolari del diritto di partecipazione
Sono titolari del diritto di partecipazione:
- a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio del Comune di Parma;
- b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio del Comune di Parma o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;
- c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel Comune di Parma o che abbiano interesse al processo partecipativo.
Possono partecipare ai processi partecipativi le persone che abbiano compiuto 16 anni. Per valorizzare il contributo della popolazione di età scolare e per favorire l'apprendimento dei diritti di cittadinanza mediante il loro esercizio concreto, il Comune di Parma può promuovere forme semplificate di consultazione e partecipazione dei bambini/e e ragazzi/e.
Art. 8 - Patto di partecipazione
Il patto di partecipazione specifica obiettivi, caratteristiche, durata del processo partecipativo e definisce impegni, ruoli e responsabilità reciproche dell’Amministrazione e dei partecipanti. Il patto di partecipazione viene adottato attraverso determina dirigenziale e deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
- a) la chiara definizione dell’oggetto del processo partecipativo;
- b) le principali modalità operative dello svolgimento del processo partecipativo;
- c) la data di apertura e chiusura e dei tempi delle diverse fasi di svolgimento (se previste)
- d) la definizione dei partecipanti;
- e) gli impegni dell’Amministrazione (nella piena autonomia della decisione politica) e dei partecipanti;
- f) informazioni sull’uso che l’Amministrazione farà degli esiti del processo
- g) l'eventuale ricorso a consulenti e facilitatori esterni, se previsti, e la definizione del loro ruolo;
- h) l’Ufficio responsabile del processo
Art. 9 - Avvio del processo partecipativo
1. I processi partecipativi oggetto del presente regolamento sono attivati dall'Amministrazione, su indirizzo della Giunta comunale, e il processo partecipativo viene avviato adottando apposita determina dirigenziale e pubblicando il Patto di partecipazione di cui all’art.8.
2. I processi partecipativi possono anche essere proposti all’Amministrazione dai titolari del diritto di partecipazione di cui all’art.7
3. Per richiedere l’attivazione di un processo partecipativo, i/le cittadini/e presentano un'istanza all'Amministrazione. Fatte salve le modalità specifiche descritte per i singoli istituti nella Parte terza del Regolamento, l'istanza presentata dai cittadini deve contenere:
- a. una lista di sottoscrittori di almeno 150 persone;
- b. l’indicazione dei rappresentanti dei sottoscrittori in un numero non superiore a tre;
- c. il tema da sottoporre al processo partecipativo, illustrato con opportuna ampiezza, chiara indicazione delle motivazioni che sostengono la richiesta e degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'interesse generale;
- d. un'indicazione di massima della durata del processo.
4. Preso atto della correttezza dell’istanza di partecipazione, l’Ufficio competente in materia di partecipazione comunica entro 30 giorni ai sottoscrittori la presa in carico della proposta da parte del/i Settore/i competente/i.
5. Successivamente il Settore competente comunica, entro ulteriori 60 giorni, la decisione di avviare o non avviare, su indirizzo della Giunta comunale, il processo partecipativo proposto. In caso di risposta positiva, il patto di partecipazione verrà adottato con determina dirigenziale.
Art. 10 - Pubblicizzazione dei processi partecipativi
Il Comune dà ampia comunicazione pubblica dei processi partecipativi in corso, pubblicando sulla piattaforma digitale per la partecipazione del Comune il Patto di partecipazione ed ogni informazione necessaria.
Art. 11 - Partecipazione informata
Il Comune di Parma opera per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi.
Al fine di agevolare una partecipazione informata, l’Amministrazione fornisce ai partecipanti la documentazione utile e disponibile sul tema oggetto del processo partecipativo. Il materiale può essere redatto ex novo o essere reperito tra quelli esistenti e i suoi contenuti devono essere rilevanti, imparziali, completi e di facile comprensione.
Il materiale deve essere reso accessibile in formato digitale online, negli spazi web individuati per lo svolgimento del processo (Art. 10). L’Amministrazione non potrà esibire dati o materiali vincolati da riservatezza o per tutela privacy.
Art. 12 - Rendicontazione degli incontri
Nel caso di processi di partecipativi che prevedono più incontri di confronto intermedi, viene garantita, al termine di ogni incontro, la redazione di un verbale in cui si indicano:
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'incontro;
- il numero di partecipanti presenti;
- le organizzazioni eventualmente coinvolte;
- gli esiti dell’attività svolta durante l’incontro con gli eventuali contributi raccolti.
Il resoconto è inviato via mail a tutti i partecipanti e pubblicato negli spazi web individuati per lo svolgimento del processo (Art.10).
Art. 13 - Rendicontazione degli esiti
Al termine dei processi partecipativi, l'Amministrazione comunale dà ampia comunicazione pubblica degli esiti:
- rende conto del processo realizzato e delle modalità del suo svolgimento
- rende conto dei contributi raccolti;
- pubblica l'eventuale documento di Proposta partecipata esito del percorso;
- informa rispetto ai tempi della decisione da assumere connessa al percorso.
In particolare, entro 30 giorni dalla chiusura del processo pubblica un report con i seguenti contenuti:
- una sintesi del processo partecipativo e dei suoi scopi;
- i dati sui partecipanti (numero e ove possibile le loro caratteristiche socio anagrafiche);
- i contributi pervenuti (numero, loro contenuto e sintesi delle posizioni emerse); per assicurare l’esigenza di trasparenza sulle posizioni, le idee e le richieste emerse è possibile pubblicare i contributi pervenuti oppure anche un estratto o una sintesi dei passaggi più significativi degli stessi, al fine di consentire la verifica del reale impatto del processo sulla decisione finale.
- i tempi della decisione da assumere connessa al percorso.
La pubblicazione degli esiti viene effettuata inviando una comunicazione via e-mail a tutte le persone che hanno partecipato e pubblicando la comunicazione sulla piattaforma digitale per la partecipazione del Comune di Parma.
Art. 14 - Impatto sulla decisione
L’Amministrazione comunale dà ampia comunicazione pubblica delle decisioni assunte a valle dei processi partecipativi realizzati. Tali decisioni sono sempre liberamente assunte dall’Amministrazione e giustificate in modo trasparente con le diverse motivazioni. In particolare, entro sei mesi dalla chiusura del processo partecipativo:
- condivide l'esito delle proprie valutazioni sul contenuto dei contributi raccolti;
- dà pubblica motivazione delle decisioni assunte, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni;
- informa rispetto alle modalità (tempistiche ed eventuali risorse da impegnare) con cui darà attuazione alle decisioni assunte;
Art. 15 - Risorse
Per lo svolgimento dei diversi processi partecipativi, l’Amministrazione alloca risorse commisurate alla rilevanza e alla complessità dei temi e dei processi da attivare.