Il Regolamento degli strumenti e degli Istituti di Partecipazione del Comune di Parma
Consulta dei Popoli e Consigliere/a Aggiunto/a
Art. 40 – Consulta dei Popoli
1. Il Comune di Parma favorisce quanto più possibile la partecipazione alla vita pubblica locale da parte di cittadini/e, lavoratori/trici, studenti/esse stranieri/e presenti nel territorio di Parma. Al fine di dare voce ai cittadini e alle cittadine provenienti da Paesi extra-UE che non abbiano ancora acquisito la cittadinanza italiana, viene istituita la Consulta dei Popoli. La Consulta dei Popoli favorisce il dialogo e l’integrazione tra le diverse culture, l’inserimento sociale e l’interazione tra tutti i cittadini stranieri abitanti nel Comune di Parma.
2. La Consulta ha funzioni consultive, propositive e di indirizzo, di natura non vincolante per l’Amministrazione comunale nelle materie del Consiglio Comunale.
3. La Consulta quale organo di collegamento tra le comunità dei cittadini di origine straniera extraUE e l’Amministrazione comunale ha, in particolare, le funzioni di:
- a) esprimere pareri sulle progettualità dell’Amministrazione in materia di immigrazione;
- b) favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze impegnate nell’ambito dell’immigrazione, con particolare riferimento alla realtà cittadina;
- c) sviluppare l’osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni e la partecipazione attiva ad azioni anche di ricerca, promosse dall’Amministrazione comunale;
- d) realizzare attività di informazione, aggregazione e confronto rivolto a singoli e gruppi interessati alla realtà dell’immigrazione;
- e) promuovere dibattiti ed incontri.
4. La Consulta dei Popoli è composta da cittadini di origine straniera extra-UE, compresi coloro che, nel corso della permanenza in Italia, abbiano acquisito la cittadinanza italiana. Ogni Associazione di Volontariato o di Promozione Sociale, Associazione Studentesca, gruppi liberamente costituiti, presente nel territorio comunale, avrà facoltà di nominare un/a proprio/a rappresentante extracomunitario/a (senza cittadinanza italiana) e uno/a che abbia acquisito, nel corso della permanenza in Italia, la cittadinanza. Entrambi faranno parte della Consulta. I/Le rappresentanti scelti/e devono essere residenti o domiciliati da almeno 1 anno nel Comune di Parma e designati/e, con apposito atto, dalle singole associazioni. I cittadini e le cittadine che non fanno parte di alcuna associazione, devono chiedere di aderire a una di esse al fine di presentare la propria candidatura. L’organo decisionale della Consulta è l’Assemblea dei rappresentanti composta dalla totalità dei nominati. Le riunioni della Consulta dei Popoli sono pubbliche e la partecipazione, in qualità di uditore/trice, è garantita a tutti/e.
5. La Consulta rimane in carica per un periodo di due anni dalla sua costituzione e potrà essere ampliata con nuovi componenti qualora ne facciano richiesta Associazioni, aventi le caratteristiche di cui al punto 4, non presenti nella stessa.
6. Sono designabili a rappresentanti nella Consulta dei Popoli le persone – designate dalle Associazioni - che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a. cittadinanza di un paese straniero extra-UE, “status” di apolide o cittadinanza italiana acquisita in seguito alla permanenza sul territorio italiano;
- b. possesso di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e residenti e/o domiciliati nel Comune di Parma da almeno 1 anno prima della data della designazione;
- c. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- d. dichiarino di non essere componenti di altri organismi rappresentativi in materia d’immigrazione, in altri Enti locali;
- e. dichiarino di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge o dallo Statuto, per la carica di Consigliere/a Comunale;
- f. sono altresì incompatibili le funzioni di Consigliere/a Comunale e le cariche elettive ricoperte a seguito di tornate elettorali amministrative, nazionali ed europee.
Art. 41 – Consigliere/a Aggiunto/a
1. La Consulta eleggerà al proprio interno, il/la Consigliere/a Aggiunto/a (C.A.) e il/la Vice C.A. che lo/la sostituirà in caso di impedimento e/o assenza. Possono candidarsi a C.A. i cittadini e le cittadine extra-UE non ancora in possesso della cittadinanza italiana.
Le Associazioni che risultano espressione di una sola comunità/nazionalità, potranno esprimere un unico candidato della medesima comunità/nazionalità e un solo voto relativamente alla medesima comunità/nazionalità.
Le Associazioni costituite da cittadini/e di origine straniera che risultano espressione di diverse comunità/nazionalità, potranno esprimere un/a solo/a candidato/a e un solo voto.
L’elezione si svolgerà con voto palese.
Il sopravvenuto conseguimento della cittadinanza italiana comporterà la decadenza dalla carica e la conseguente procedura di nomina del/della C.A.
2. Al/Alla C.A. è affidato l’incarico di convocare le riunioni della Consulta con cadenza mensile e comunque preliminarmente a ogni Consiglio Comunale. E’ inoltre responsabile della verbalizzazione di tali riunioni.
3. Il/La C.A. partecipa ai Consigli Comunali e alle Commissioni, come stabilito dallo Statuto e sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il/La C.A. resta in carica per un periodo di 2 anni dalla sua elezione. La Consulta potrà revocare il/la C.A. per sopravvenuta incompatibilità o su richiesta della maggioranza assoluta.
5. Il ruolo del/della C.A. è stabilito dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il/La C.A. rappresenta inoltre le determinazioni della Consulta presso il Consiglio Comunale, che verranno redatte in forma scritta e collegiale e votate a maggioranza semplice. Il/La C.A. le porterà in Consiglio Comunale secondo le forme e le modalità coerenti al relativo Regolamento. Nel caso il/la C.A. abbia necessità di presentare interrogazioni o comunicazioni urgenti, lo stesso dovrà riferire alla Consulta quanto espresso in sede di Consiglio.
6. Le dimissioni del/della C.A., in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vanno comunicate al Presidente del Consiglio Comunale, ai componenti della Consulta e all’Ufficio competente in materia di Partecipazione e sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
ART. 42 – Convocazione e funzionamento della Consulta dei Popoli
1. La Consulta dei Popoli è convocata dal/dalla C.A., anche su richiesta del Sindaco o di ciascun Assessore/a o almeno da 7 componenti della Consulta.
2. La riunione dovrà tenersi entro 10 giorni dalla richiesta.
3. La riunione della Consulta è validamente convocata se è presente la metà dei componenti.
4. Ogni componente dovrà apporre una firma in entrata e in uscita dalle riunioni.
5. L’assenza ingiustificata dei componenti della Consulta per più di tre volte consecutive ne comporta la decadenza.
6. Le decisioni si intendono assunte a maggioranza semplice dei/delle votanti.
7. Le riunioni saranno verbalizzate dal/dalla C.A. Il verbale sarà letto e approvato seduta stante per permetterne la trasmissione all’Ufficio competente in materia di Partecipazione per la pubblicazione on line.
8. Per tutte le attività della Consulta, l’Amministrazione Comunale garantirà il proprio supporto attraverso l’Ufficio competente in materia di Partecipazione e ove necessario assicurerà presenza alle riunioni di un/a proprio/a incaricato/a.