Il Regolamento degli strumenti e degli Istituti di Partecipazione del Comune di Parma
Istituti per l’iniziativa popolare
Art. 25 - Istanze e petizioni
1. Istanze e petizioni, possono essere presentate:
- dai cittadini iscritti nelle liste elettorali;
- dai cittadini non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni di età;
- da cittadini non residenti che nel Comune esercitano una loro attività;
- da cittadini stranieri residenti;
- dai cittadini ristretti nella Casa Circondariale di Parma.
2. L'istanza consiste in un’osservazione, una richiesta o una proposta, espressa in forma scritta, a provvedere un oggetto determinato.
3. La petizione consiste in un'osservazione, una richiesta o una proposta, espressa in forma scritta e sottoscritta da un minimo di 1000 persone, di cui almeno 800 residenti, a provvedere su un oggetto determinato.
4. Le istanze e le petizioni devono essere presentate al Sindaco e al Presidente del Consiglio in forma scritta e devono essere sottoscritte con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo di tutti i proponenti, indicando con chiarezza la/le persone a cui deve essere fornita la risposta.
5. Sentito il parere del Segretario Generale e individuato l'organo competente a pronunciarsi, si informa il/i sottoscrittori, il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Quest’ultimo ne dà comunicazione alla Conferenza dei capigruppo.
6. Quando le petizioni sono di competenza della Giunta, i firmatari hanno diritto ad un confronto diretto con gli Assessori competenti. Quando le petizioni sono di competenza del Consiglio, i firmatari hanno diritto di esporre le loro ragioni alle Commissioni consiliari di riferimento, con la presenza degli Assessori competenti.
7. Nel caso sia competente la Giunta comunale, risponde il Sindaco o l'Assessore delegato; nel caso sia competente il Consiglio, risponde il Presidente del Consiglio, comunicando il parere del Consiglio 12 comunale che si pronuncia a maggioranza assoluta dei presenti. A tal fine il Consiglio può acquisire il parere tecnico preventivo del Settore competente.
8. La risposta sia per le istanze sia per le petizioni deve pervenire agli interessati entro 90 giorni dalla loro presentazione.
9. Quando l'istanza o la petizione sono accolte la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.
Art. 26 – Referendum comunali
1. Il referendum comunale è volto a garantire la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della città.
2. Il referendum consultivo e quello propositivo sono indetti su richiesta di almeno cinquemila cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, mentre il referendum abrogativo è indetto su richiesta di almeno diecimila cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.
3. Nel referendum consultivo e in quello propositivo esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Nel referendum abrogativo invece esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero dei votanti.
5. I referendum possono riguardare tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:
- a) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
- b) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie e di convenzioni in essere;
- c) atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
- d) disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
6. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con brevità e chiarezza e in modo univoco.
7. Il referendum avente ad oggetto lo stesso quesito non può essere ripetuto nell’arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e, comunque, nell’arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.
8. I referendum non possono avere luogo in concomitanza allo svolgimento di qualsiasi tipologia di consultazione elettorale che si svolga sul territorio comunale.
Art. 27 – Richiesta di referendum
1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il Comitato promotore indica nell’atto costitutivo o nell’istanza di referendum l’indirizzo, il numero di telefono ed il recapito di posta elettronica delle persone che lo rappresentano. La raccolta delle firme deve avvenire nel tempo massimo di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione del quesito referendario da parte della Commissione dei Garanti per i referendum.
2. La Commissione è composta dal Segretario Comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un avvocato iscritto all’Ordine di Parma e da un membro dell’Università degli Studi di Parma competente in materie giuridiche, nonché da due dirigenti del Comune. A tal fine, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ed il Rettore dell’Università forniscono al Segretario Comunale, ciascuno un’ampia rosa di nominativi, fra i quali saranno sorteggiati gli altri due componenti della Commissione. Per l’esercizio dell’attività svolta, ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
3. La Commissione è costituita entro 10 giorni dalla data di ricezione del quesito referendario su iniziativa del Segretario Comunale che provvede, in seduta pubblica, assistito da due testimoni, ad estrarre a sorte quattro componenti:
- due, dagli elenchi forniti annualmente dall’Università degli Studi di Parma e dall’Ordine degli Avvocati di Parma;
- due, dall’elenco dei dirigenti del Comune competenti in materie giuridiche, istituito presso il Settore Risorse Umane.
La data, l’ora ed il luogo della seduta sono pubblicati sul sito web del Comune di Parma con almeno 48 ore di anticipo e comunicati ai rappresentanti del Comitato promotore.
La Commissione è formalmente costituita con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dalla ricezione del quesito referendario di cui al comma primo.
Le funzioni di segretario della Commissione dei Garanti sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Comunale.
Di ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale.
4. Le sedute della Commissione sono valide con la partecipazione di tutti i componenti e le decisioni sono assunte con il criterio della maggioranza.
Art. 28 – Indizione dei referendum
1. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro sei mesi dalla comunicazione di ammissibilità della proposta da parte della Commissione, fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare un’unica data di svolgimento.
3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell’anno di scadenza naturale del mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all’anno successivo.
4. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso in caso di sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco/il Commissario Prefettizio procede alla revoca del referendum già indetto qualora il quesito referendario non sia più proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, oppure il Consiglio Comunale abbia deliberato sul quesito oggetto del referendum nel senso dei proponenti lo stesso.
Art. 29 – Effetti del referendum
1. Nel caso di referendum consultivo e propositivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell’esito della stessa. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni o altre istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.
2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell’atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L’Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.
Art. 30 – Disciplina per lo svolgimento del Referendum
1. Il presente articolo disciplina:
- a) i criteri di formulazione e ammissibilità del quesito;
- b) le modalità di raccolta, autenticazione e verifica delle firme;
- c) le modalità di svolgimento della propaganda e delle operazioni di voto;
- d) le modalità di proclamazione del risultato.
2. Modalità di formulazione e ammissibilità del quesito
Il quesito referendario indica sinteticamente e chiaramente l’oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini, e riguarda materie non escluse dallo Statuto e dalle leggi dalla consultazione popolare.
La Commissione dei Garanti di cui all’art. 27, comma 3, valuta che:
- a. il quesito non riguardi materie escluse dallo Statuto e dalle leggi;
- b. il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica, univoca, nonché corretta sotto il profilo tecnico-giuridico;
- c. il Comitato promotore sia regolarmente costituito.
Ove la Commissione dei Garanti ritenga che il quesito difetti del requisito di cui alla lettera b) del comma precedente, convoca i rappresentanti del Comitato dei promotori, ai quali formula una proposta di correzione formale del quesito. Di tale incontro è redatto processo verbale, sottoscritto dai presenti alla seduta.
La Commissione dei Garanti si esprime in merito al quesito referendario entro 30 giorni dalla convocazione, a cura del Presidente della Commissione.
Il Segretario Generale, entro 5 giorni dalla decisione della Commissione di Garanzia, approva con proprio atto il verbale della Commissione medesima e ne dà comunicazione al Comitato proponente. Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede decorrono i 90 giorni entro i quali il Comitato promotore è tenuto a raccogliere le firme necessarie, a norma dello Statuto, all’ammissione del quesito.
Dalla data del provvedimento di ammissibilità del quesito, la responsabilità del procedimento è assunta dalla Struttura competente in materia elettorale.
3. Modalità di raccolta, autenticazione e verifica delle firme.
La raccolta delle firme avviene mediante l’utilizzo di moduli in carta libera predisposti dall’Amministrazione Comunale e vidimati dal Dirigente del Servizio Elettorale o suo delegato, sui quali è riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo del quesito referendario.
Ciascuna firma apposta sul modulo è accompagnata dall'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore e dagli estremi del documento di identità personale in corso di validità esibito al momento della sottoscrizione.
La raccolta delle firme avviene, negli orari di apertura al pubblico, in apposito spazio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, oppure in spazi ed aree pubbliche appositamente autorizzati.
Le firme dei sottoscrittori, contenute negli appositi moduli, devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14 della legge 53/1990 secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
I moduli contenenti le firme autenticate devono essere consegnati dal Comitato promotore all’ufficio elettorale comunale.
L’ufficio elettorale comunale, entro 15 giorni dalla data di ricezione dei moduli contenenti le firme autenticate, verifica la regolarità ed il numero delle sottoscrizioni e rilascia apposita comunicazione da trasmettere al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
Entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per decidere sull'eventuale accoglimento del quesito.
Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette la deliberazione del Consiglio Comunale alla Commissione dei Garanti, affinché si esprima circa l’intervenuto accoglimento integrale o parziale del quesito referendario. L’accoglimento integrale fa venir meno l'oggetto del referendum.
Ove non vi sia accoglimento del quesito, o esso sia accolto parzialmente, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, con proprio decreto indice il referendum, fissandone la data.
Dell'indizione del referendum è data comunicazione al Prefetto.
Il decreto è adottato almeno 45 giorni prima della data fissata per la consultazione popolare.
Il Consiglio Comunale, o la Giunta in via d’urgenza, approvano la variazione al bilancio di previsione necessaria per l’organizzazione del referendum.
Dell’indizione del referendum è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
4. La propaganda referendaria ha inizio il trentesimo giorno antecedente l’inizio delle operazioni di voto e termina alle ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio della consultazione.
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale e con voto elettronico le cui modalità sono definite, ad ogni consultazione, con atto del Segretario Comunale.
Il voto può essere espresso presso le sedi degli uffici territoriali decentrati da postazioni messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale in orari di apertura al pubblico e in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico.
Le votazioni hanno luogo per 5 giornate consecutive dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:00 del lunedì e termine alle ore 17:00 del venerdì.
5. Modalità di proclamazione del risultato.
Lo scrutinio è effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza l’esito del referendum mediante pubblicazione sul sito web del Comune.