Il Regolamento degli strumenti e degli Istituti di Partecipazione del Comune di Parma
Istituti per la consultazione
Art. 23 - Consultazioni pubbliche
1. Aderendo alle Linee guida sulla consultazione del 5 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Parma adotta indicazioni operative per la realizzazione di processi di consultazione pubblica.
2. La consultazione pubblica consente all’Amministrazione di raccogliere punti di vista, commenti, idee, osservazioni o altri tipi di informazioni allo scopo di arricchire e migliorare la decisione da prendere o il provvedimento da adottare. In particolare, la consultazione pubblica è finalizzata a:
- raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi in vista di una decisione pubblica;
- migliorare la qualità delle decisioni da prendere;
- verificare gli effetti delle decisioni già prese.
3. I processi di consultazione pubblica sono caratterizzati da:
- inclusione e accessibilità: la consultazione deve essere progettata e realizzata con l’obiettivo di garantire la partecipazione più ampia e l’espressione di tutte le posizioni, garantendo la semplificazione e una comprensione facilitata;
- efficacia e tempestività: la consultazione è progettata con l’obiettivo di produrre risultati utili e, pertanto, i contributi dei partecipanti devono essere presi in esame per l’elaborazione della decisione; il coinvolgimento dei soggetti interessati deve avvenire lungo tutto il processo, soprattutto nelle fasi in cui la partecipazione può produrre effetti significativi sulla decisione;
- trasparenza e riscontro sui risultati: tutte le fasi del processo di consultazione devono essere trasparenti; prima dell’avvio della consultazione è necessario fornire chiare informazioni sull’oggetto, gli obiettivi, i destinatari, i responsabili del processo, le modalità per la partecipazione, il tipo di riscontro previsto e il periodo di consultazione; occorre fornire ai destinatari tutta la documentazione necessaria per favorire una partecipazione adeguatamente informata.
4. L’individuazione dei partecipanti della consultazione è orientata al principio di inclusione e a consentire la partecipazione al più ampio numero possibile di soggetti.
5. La durata delle consultazioni è scelta contemperando la necessità di speditezza del processo e la promozione della partecipazione dei cittadini. Il periodo di consultazione è compreso tra le 4 e le 12 settimane.
6. Le consultazioni possono essere:
- consultazioni aperte o mirate: in relazione al grado di apertura, l’Amministrazione può scegliere se sollecitare contributi da tutti i potenziali destinatari di una decisione (consultazione aperta) o da un numero limitato di soggetti predeterminati (consultazione mirata); l’Amministrazione può utilizzare avvisi pubblici per invitare le persone o le associazioni interessate a manifestare il proprio interesse a partecipare alle consultazioni mirate;
- consultazioni su testi o senza testi: relativamente all’oggetto, l’Amministrazione può sottoporre ai destinatari bozze di documenti per sollecitare contributi su di essi, o in alternativa, raccogliere contributi sulle questioni individuate in modo aperto;
- consultazioni senza confronto o con confronto tra i partecipanti: in relazione alla modalità di partecipazione, l’Amministrazione può organizzare consultazioni che prevedono interazioni e confronto tra i partecipanti (online o in presenza) o, in alternativa, che prevedono che ogni partecipante fornisca il proprio contributo direttamente all’amministrazione (per esempio attraverso un questionario). 7. Al termine della consultazione, l’Amministrazione, dà conto degli esiti e delle valutazioni sul contenuto dei contributi pervenuti, in base a quanto definito dagli articoli 10 e 11 del presente Regolamento. 11 Art. 24 - Laboratori tematici 1. I Laboratori tematici sono organismi di consultazione permanente su specifiche materie e hanno lo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di interesse per tutta la città. 2. Partecipano ai Laboratori tematici esperti e portatori di interesse della città particolarmente competenti e rappresentativi riguardo il tema da trattare. 3. Su iniziativa dell’Assessorato competente, il corrispondente Settore definisce attraverso atto dirigenziale le modalità di partecipazione e il funzionamento del singolo Laboratorio tematico, che viene istituito con medesimo atto. 4. A seguito di procedimento a evidenza pubblica, vengono individuati i partecipanti e costituito il Laboratorio tematico, coordinato dal Settore competente.
7. Al termine della consultazione, l’Amministrazione, dà conto degli esiti e delle valutazioni sul contenuto dei contributi pervenuti, in base a quanto definito dagli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.
Art. 24 - Laboratori tematici
1. I Laboratori tematici sono organismi di consultazione permanente su specifiche materie e hanno lo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di interesse per tutta la città.
2. Partecipano ai Laboratori tematici esperti e portatori di interesse della città particolarmente competenti e rappresentativi riguardo il tema da trattare.
3. Su iniziativa dell’Assessorato competente, il corrispondente Settore definisce attraverso atto dirigenziale le modalità di partecipazione e il funzionamento del singolo Laboratorio tematico, che viene istituito con medesimo atto.
4. A seguito di procedimento a evidenza pubblica, vengono individuati i partecipanti e costituito il Laboratorio tematico, coordinato dal Settore competente.